Art. 22.

      1. L'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un Ufficio di segreteria al quale sono assegnati un dirigente generale, tre dirigenti, funzionari e impiegati di diversi livelli e profili professionali, appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. L'Ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio di presidenza, che è composto dal presidente, dai vicepresidenti e da due componenti eletti dal Consiglio medesimo.
      3. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati all'Ufficio di segreteria è preventivamente approvata dal Consiglio di presidenza. La revoca di tale assegnazione può essere richiesta e in ogni caso deve essere approvata dallo stesso Consiglio di presidenza.
      4. Con apposito regolamento il Consiglio di presidenza disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di segreteria».

 

Pag. 24